Per fare un po di chiarezza, cosa dice la Legge

TITOLI - BREVETTI - RICONOSCIMENTI

Spesso ci si imbatte in corsi di formazione tecnica proposti da parte di Associazioni, A.S.D, Enti vari, Enti di promozione sportiva, Federazioni Sportive del CONI. Ma come stanno effettivamente le cose? qual’è il valore di questi titoli? sono effettivamente tutti riconducibili al CONI?

I corsi finalizzati al miglioramento dell’efficienza fisica devono essere svolti con la presenza di un istruttore qualificato specifico per disciplina.che si parli di Arti Marziali o di Pilates o altro la cosa non cambia.

Si intende Istruttore-Maestro qualificato per disciplina solo quelli in possesso di brevetti rilasciati dalle Federazioni Nazionali -Internazionali o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.

Le Qualifiche Internazionali rilasciate da altri organizzazioni Federazioni/Enti di promozione ecc. devono essere registrate presso l'Ente di promozione di appartenenza riconosciuto dal C.O.N.I.

In ogni caso sono ritenuti validi anche i titoli rilasciati dagli Enti pubblici o eventuali titoli accademici, come la laurea in Scienze motorie ma in tal caso sono da considerarsi professionisti e non semplici Istruttori.

Ovviamente i suddetti brevetti per avere validità legale devono essere emessi direttamente dai suddetti Enti preposti o dalle federazioni riconosciute dal C.O.N.I. e NON IN MODO INDIRETTO. es. L’associazione “X” poichè affiliata ad una Federazione Sportiva Nazionale riconosiuta dal coni, rilascia attestati di formazione sportiva. In questo caso, il CONI non ha autorizzato tale formazione, non avendola istituzionalmente organizzata e gestita, pertanto in questo caso il titolo non ha valore Legale certificabile se non all’interno della stessa organizzazione che l’ha rilasciato.Purché questa Organizzazione sia regolarmente iscritta!

Quindi, si ribadisce che un’associazione sportiva (federazione privata) che in Italia rilascia direttamente attestati, brevetti, o titoli fornirà ai propri allievi e ai propri tecnici soltanto un titolo associazionistico che ha valore esclusivamente nel proprio ambito ma che non fornira’ nessuna garanzia in ambito legale e anche fiscale, tranne nel caso che; una associazione sportiva Italiana ASD, che ha stipulato una convenzione nazionale con un Ente o Federazione riconosciuta dal C.O.N.I. faccia rilasciare i relativi attestati direttamente dal CONI.

Gli Enti di Promozione Sportiva Nazionale (Csen, Acsi, Asi, Libertas ecc) sono enti riconosciuti dal CONI (il CONI cioè riconosce la loro esistenza ma non sempre il loro operato) essi sono deputati alla promozione e all’avviamento sportivo su base ludica e ricreativa non agonistica. Possono fornire Formazione tecnica sportiva (dunque un eventuale corso di ginnastica posturale, non rientra nella formazione sportiva, quindi non è mai riconducibile ad un riconoscimento del CONI nazionale) Gli enti di Promozione rilasciano attestati riconosciuti e validi nell’ambito del sistema organizzativo degli enti di promozione stessa. Pertanto non sono autorizzati a dichiarare che la loro formazione sia riconosciuta dal CONI. Eccezione fatta per gli “Eps”che sanciscano un Patrocinio con l’ente CONI, in tal caso l’attestato viene rilasciato direttamente dal CONI o dalla sede Nazionale (non regionale) dell’ente di promozione stesso con il logo del CONI Autorizzato. Altresì, con specifica convenzione gli Eps possono richiedere patrocinio del CONI regionale, ma sempre con rilascio di Attestato Nazionale dell’Eps. In sintesi, gli attestati rilasciati da Eps “Regionali” non hanno valore legale se non vidimati, comunicati, e autorizzati dalla sede Nazionale Eps.

Le Asd (associazioni sportive dilettantistiche) le Ac (Associazioni culturali) Non potranno “MAI” rilasciare titoli con valore Legale/Fiscale certificabile, se non validi all’interno del proprio circuito associativo. Significa che tutti i corsi proposti da Associazioni pur se affiliate a federazioni o Enti di Promozione sportiva non sono Autorizzate a rilascere per conto di (CONI, Federazioni o eps) alcun titolo abilitante, nè tale titolo può essere approvato, riconosciuto e spendibile come Approvato dal CONI.

Questo è quanto la Legge riporta. Fonti di questo articolo sono stati: Comitati regionali Eps. CONI, Federazione Sportive Nazionali. Trattazioni sull’argomento da parte di esperti Legali in ambito associazionistico.

Per diventare Tecnici Federali di una disciplina Sportiva bisogna intraprendere un percorso formativo organizzato dalle Federazioni Sportive Nazionali adderenti al CONI.

Considerando che laddove non sia previsto riconoscimento CONI, anche il valore privatistico di un percorso formativo può offrire garanzie di arricchimento tecnico e scientifico. Costi contenuti, organizzazione e la NON speculazione, aprendo tali corsi a tutti indiscriminatamente fa il resto.

  • CORSI DI MASSAGGIO:

Dottori in Scienze Motorie si sono lasciati sedurre dall’arte del massaggio? Sportivo, linfodrenante, antistress, decontratturante ecc. Quanti di voi hanno frequentato o stanno per frequentare un corso del genere? Bene, vediamo cosa dice la Legge riguardo al massaggio e le Scienze Motorie.

  • MASSAGGIATORE GENERICO

Legge istitutiva
Il massaggiatore viene istituito con la legge 23 giugno 1927, n. 1264. Questa legge non è stata mai abrogata.

Ad Oggi il Massaggio è prevalenza del Fisioterapista (Massofisiaoterapista – TdR – D.U) e del profilo professionale Triennale in Estetica (Estetista).

  • MASSAGGIATORE SPORTIVO

La figura del massaggiatore sportivo viene istituita con la legge 28 dicembre 1950, n. 1055. La legge è stata abrogata dall’articolo 13 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099.

L’articolo 8 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099 prevede che solamente gli operatori in possesso del titolo previsto dall’articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403 riconoscibili nelle figure di: Massofisioterapisti ante 1996 – TdR – Fisioterapisti con Laurea Triennale, sono ammessi ai corsi per il conseguimento della licenza di massaggiatore sportivo con corso di durata non inferiore ad un anno.
I programmi, l’organizzazione dei corsi ed i requisiti dei docenti sono stabiliti con il decreto Ministeriale 5 luglio 1975.

Ad oggi il Corso di Massaggiatore Sportivo è organizzato su autorizzazione regionale a cadenza sporadica, in collaborazione con la Federazione Italiana Medici Sportivi e sono riservati ai Laureati in Medicina e Chirurgia e Fisioterapia, poichè a regolare tale figura sono norme in materia di tutela sanitaria sportiva.

Non esiste al Momento nessun Corso Autorizzato in Italia a concedere tale brevetto/Attestato in quanto nessun organo di formazione, ne tantomeno il CONI o eps (enti di promozione sportiva) possono rilasciare o “Abilitare” a tale mansione. Pertanto è fatto salvo per tutte le associazioni o i canali di formazione che intendano instituire un corso di Massaggio sportivo riportare Obbligatoriamente sul titolo finale la dicitura chiara e comprensibile che l’attestato in questione non abilita alla professione di massaggiatore sportivo in quanto arte risevata a personale sanitario, ogni qualsivoglia titolo viene rilasciato a puri scopi CULTURALI non abilitanti.

  • MASSAGGIATORE DEL BENESSERE (OLISTICO)

E’ possibile per coloro che sono in possesso di Laurea in Scienze Motorie intraprendere un percorso dedicato all’arte del massaggio attraverso corsi istituiti dalle Regioni o da Enti accreditati alla Regione di competenza, tali corsi hanno denominazione di CORSO DEL MASSAGGIO DEL BENESSERE oppure OLISTICO – Questi corsi non abilitano all’arte ausiliaria sanitaria ma solo al trattamento per migliorare il benessere personale su soggetto sano, integro. I Corsi hanno durata annuale e rientrano nel novero dei titoli per l’acquisizione della figura di OPERATORE DEL BENESSERE (Figura riconosciuta e istituita a carattere Regionale).

Corsi di formazione per istruttori - Normative

Istruttori si, ma con quale titolo

Si raccomanda ai Rappresentanti legali delle ASD/SSD di tener conto che, nell'ambito del riconoscimento dei titoli tecnico-sportivi  (istruttori, allenatori, maestri,ecc.), per le leggi vigenti nel nostro Paese gli unici titoli riconosciuti sono quelli rilasciati da:

  1. Facoltà di scienze motorie o Isef
  2. Federazioni sportive Nazionali e Discipline Associate riconosciute dal CONI
  3. Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI

I titoli non rilasciati da suddetti Enti non hanno validità legale per l'espletamento della figura di istruttore/allenatore/maestro.

Si evidenzia che sotto il profilo assicurativo si potrebbe verificare una condizione in cui la Compagnia di Assicurazione potrebbe non riconoscere la risarcibilità di un eventuale danno di sinistro, verificatosi durante lo svolgimento dell'attività, dovuta alla non validità del titolo legale di istruttore/allenatore/maestro.

Per quanti volessero regolarizzare la propria posizione in base agli aspetti tecnico-sportivi,legali e fiscali, la nostra struttura in collaborazione con l'Ente di appartenenza nel rispetto del proprio regolamento Organico, potrà convertire il titolo privato (non riconosciuto dalla vigente legislazione), in una qualifica tecnica equipollente dell'Ente, senza nulla togliere al titolo privato che rimane una qualifica culturale acquisita.

Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche

Il Registro è lo strumento che il Consiglio Nazionale del CONI ha istituito per confermare definitivamente "il riconoscimento ai fini sportivi" alle associazioni/società sportive dilettantistiche, già affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva. 
Le associazioni/società iscritte al Registro saranno  inserite nell'elenco che il CONI, ogni anno, deve trasmettere ai sensi della normativa vigente, al Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate.
 

 

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