Regolamento Federale

“Arti Marziali e Sport da Combattimento”

Requisiti per l’ottenimento e mantenimento dello status di atleta amatoriale o agonista, atleta professionista, fino alla qualifica di Maestro;

Disposizioni per i passaggi di cintura e relativo mantenimento ; Requisiti per l’acquisizione e mantenimento delle qualifiche tecnico professionali; varie ed eventuali.

ART. 1 Ogni singolo atleta è tenuto ad effettuare entro il 30 Gennaio o 30 Settembre l' iscrizione annuale e a presentare idonea certificazione medica attestante la sana e robusta costituzione, certificato rilasciato dal medico di base per gli atleti non agonisti e certificato medico agonistico per gli atleti agonisti. La quota comprenderà l'iscrizione alla World Csamo-Ekta Federation e ad un Ente di Promozione Sportiva.

ART. 2 Al fine di mantenere lo status di atleta, sarà fatto obbligo allo/a stesso/a di frequentare almeno per il 70% del totale delle sessioni mensili di allenamento, quantificabili in lezioni e in ore, debitamente riportate dal proprio referente tecnico su apposito Registro Presenze. Dette presenze mensili, dovranno essere inviate per via telematica dal referente tecnico alla Segreteria Nazionale entro e non oltre il 7 di ogni mese, allindirizzo e-mail : Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

ART. 3 Le sessioni d’esame si svolgeranno annualmente in due date prestabilite nei mesi di Luglio e Dicembre. Potranno essere indette sessioni d’esame straordinarie decise liberamente dallo staff tecnico in riferimento alle proprie esigenze.

Al fine di essere ammessi all’esame per il passaggio di cintura, bisognerà far pervenire in Segreteria Nazionale almeno 30 gg prima della sessione, tutta la documentazione accertante la reale frequenza riportata all’Art.2 del presente R.F., nonché la domanda d’ammissione compilata e firmata in modo leggibile da ogni singolo interessato e contro firmata dal responsabile tecnico del luogo. Potranno essere ammessi a sostenere l’esame soltanto coloro che siano in regola con l’iscrizione annuale .

ART.4 L’inosservanza dell’Art.1 del R.F. comporterà l’esclusione automatica da:

Sessioni d’esame, stage, gare, manifestazioni, esibizioni federali e non ultimo la possibilità di congelamento dei gradi,fino alla cancellazione totale. I nuovi atleti, dal momento dell’ingresso nelle palestre, kwoon, dojo, avranno un tempo massimo di giorni 10 (dieci) per formalizzare l’iscrizione annuale . Il mancato rinnovo annuale causerà il disconoscimento dei titoli fino a quel momento posseduti siano essi cinture colorate (chi)-(chieh)-(Kiu)-(Dan), o qualifiche professionali. Inoltre suddetta inosservanza comporterà l’esclusione del diritto dell’atleta all’acquisizione del programma tecnico federale.

ART. 5 Requisiti e obblighi di ogni singolo atleta

Si specifica che ogni atleta dovrà versare oltre alla quota annuale, un contributo mensile da versare alla struttura ospitante i relativi corsi . Versare le relative quote non rende immune l’atleta dall’allontanamento che può invece avvenire in qualsiasi momento su segnalazione del corpo tecnico docente alla Segreteria Nazionale, nei seguenti casi:

(A) Mancanza di rispetto nei confronti della disciplina praticata, del Kwoon / dojo o luogo affine, dell’allenatore, istruttore , maestro , membri della commissione tecnica Nazionale, arbitri federali, Direttore Tecnico Nazionale ,o tra atleti .

(B) Assenze ingiustificate (tranne che per malattia propria o altrui a loro affini, sempre e comunque documentata) per mesi due continuativi o alternati su un trimestre per un totale di due mesi di assenza su tre si rimanda all’Art.2 del presente R.F. per il conteggio della presenza mensile certificata.

(C) Mancanza dei requisiti minimi tecnici (ossia ottima conoscenza del grado posseduto o eventualmente di quello studiato al fine di conseguire altro grado in previsione di sessioni d’esame) previsti già dalla cintura gialla e fino al grado posseduto o a quello eventualmente aspirato.

Tali requisiti potranno essere accertati in qualsiasi momento con esame di verifica senza preavviso dal corpo tecnico docenti, il quale, in caso di accertamento di perdita dei requisiti tecnici, in presenza di atleta regolarmente frequentante, dovrà con lo stesso concordare un piano studi personale e mirato, al fine di ripristinare la mancanza che dovrà comunque essere ripristinata entro e non oltre giorni 30 dall’avvenuto accertamento.

Diverso è per quegli atleti privi di requisiti tecnici che siano carenti nella frequenza i quali per ovvi motivi su segnalazione apposita saranno allontanati con apposita istanza del consiglio direttivo.

(D) Gli atleti allontanati non potranno più essere riammessi presso la scuola del docente tecnico segnalante.

(E) Gli atleti con particolari problematiche dovute alla incompatibilità tra, orari delle lezioni e orario lavorativo o di studio dovranno obbligatoriamente darne comunicazione preventiva al corpo tecnico e dovranno comunque garantire il 60% mensile delle presenze.

(F) In esistenza di impedimento lavorativo o di studio continuativo, gli atleti oltre a garantire il 60 % delle presenze saranno soggetti al raddoppio dei tempi per i passaggi di cintura previsti dai punti 1.6 e 1.6 lettera A del presente R.F.

L’atleta segnalato per l’allontanamento , verrà notiziato via cartacea o telematica della pendenza a proprio carico , in tale comunicazione preventiva, l’atleta preso atto del motivo della segnalazione, potrà presentare entro 15 giorni dall’avvenuta notifica a stesso mezzo le opportune giustificazioni.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, valutato il caso potrà emettere provvedimento di allontanamento o di annullamento . In caso di mancate giustificazioni rese nei tempi previsti, verrà automaticamente emesso il provvedimento di allontanamento . L’atleta in entrambi i casi verrà reso edotto della decisione che verrà notificata per via cartacea o telematica.

ART.6 Chiunque (atleta, cinture nere, allenatori, istruttori, maestri) insegni senza autorizzazione a persone estranee alla Società sportiva o a praticanti di altri stili o discipline , dimostri o divulghi in luoghi pubblici o privati o aperti al pubblico (locali, palestre o luoghi affini non riconosciuti o tramite il web) tecniche del programma o comunque cose direttamente insegnate e di proprietà intellettuale del corpo tecnico docenti, dovrà essere allontanato immediatamente dalla Società sportiva e perseguito cosi come previsto dalle leggi vigenti in materia.

ART.7 Le qualifiche tecnico professionali all’interno della Federazione sono divisi in tre livelli cosi specificati Allenatore ,Istruttore e Maestro.

Potranno essere ammessi a sostenere l’esame di allenatore coloro in possesso dI Budopass Federale con gradi registrati in federazione (vincolata dal punto 1.3) i quali saranno abilitati previo superamento del corso e dell’esame all’insegnamento di alcuni programmi ma non saranno abilitati a effettuare nessun tipo di esami . Saranno ammessi all’esame per istruttore solo le cinture nere 1° Chieh / dan o superiori vincolate dal punto 1.3 i quali saranno abilitati previo superamento del corso e dell’esame all’insegnamento dei programmi fino alla cintura (Viola Kung Fu)- (Marrone Karate).

In fine saranno ammessi all’esame di Maestro le cinture nere aventi il grado minimo di 2° Chieh o 2°Dan superiore i quali al superamento del corso e dell’esame saranno abilitati all’insegnamento dei programmi fino alla cintura nera.

Il rilascio dei passaggi di cintura Chi - Kyu saranno di competenza del Direttore tecnico titolare del luogo, il quale dovrà , 40 giorni prima dello svolgimento della sessione d’esame , darne comunicazione preventiva alla Segreteria Nazionale specificando il luogo e la data dello svolgimento della sessione stessa. La Segreteria Nazionale provvederà a pubblicare data e luogo della sessione online su tutti i canali di sua proprietà e di riferimento . A dette sessioni potranno parteciparvi tutti gli atleti regolarmente affiliati e in regola con i dettami del presente R.F.

Il rilascio della cintura nera e successivi Chieh / Dan , sarà di esclusiva competenza della Commissione d'esame composta da vari docenti federali. La Commissione d'esame sarà presieduta dal Presidente Federale. Il Direttore tecnico (maestro) del luogo dovrà essere presente agli esami ma non potrà dare valutazioni.

ART.8 Chiunque si assenti giustificatamente o ingiustificatamente per un periodo superiore a sei mesi non potrà sostenere alcun esame prima di mesi 12 dal rientro e comunque sarà vincolato obbligatoriamente al ripasso completo e alla rivisitazione del livello tecnico posseduto.

ART.9 Ogni atleta durante l’anno sportivo calcolato da Settembre a Luglio dovrà partecipare ad almeno tre Stage formativi organizzati a livello locale-nazionale-internazionale, tali presenze dovranno essere riportate sul Budopass Federale Nominale, compito esclusivo e a cura della Segreteria Federale. Tali eventi avranno il fine di migliorare e approfondire la formazione personale di ogni atleta . Le cinture nere ,allenatori istruttori e maestri dovranno partecipare annualmente almeno a due stage organizzati direttamente dalla Direzione Tecnica Federale, sarà fatto obbligo agli istruttori ,maestri e direttori tecnici di frequentare il corso di aggiornamento ad essi riservato che si svolge annualmente nel mese di Gennaio, ripartito in due giorni, presso una delle sedi stabilite dal WORLD CSAMO-EKTA FEDERATION.

ART.10 Personale docente tecnico dovrà comunicare mensilmente alla Segreteria della Federazione gli atleti che non frequentano più, i quali saranno automaticamente cancellati dai registri federali con annessa revoca dei gradi o qualifiche fino a quel momento possedute.

 

World Csamo-Ekta Federation